Art. 38 LUFI
1 La concessione di diritti d’acqua è data dall’autorità competente del Cantone nel cui territorio si trova la sezione del corso d’acqua.
2 I diritti d’acqua sopra sezioni di un corso d’acqua che si trovano in più Cantoni sono concessi di comune accordo dai Cantoni interessati. Se questi non riescono ad intendersi entro un termine adeguato, la concessione è data dal Dipartimento. Esso decide altresì quando i Cantoni non possono mettersi d’accordo sulla portata o sul modo dell’esercizio in comune dei diritti derivanti loro dalla concessione.
3 Il Dipartimento dà inoltre la concessione dei diritti d’acqua sulle sezioni che toccano la frontiera nazionale.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 78_I_144 citazioni19/03/1952 · 4 citazioni
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2Le riviste disposizioni relative alla concessione dell'uso privativo secondo il diritto d'uso delle acque del Canton Uri, in particolare relative alla situazione di concorrenza al momento del rilascio della concessione,…2 citazioni
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3DTF 78_I_3350 citazioni17/12/1952 · 0 citazioni
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4DTF 78_I_100 citazioni01/01/1952 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Wasserzinsreduktion6 citazioni
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Kantonaler Erschliessungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften / Projekt Optimierung Kraftwerk Aarau2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.