Art. 38 LUFI

1 La concessione di diritti d’acqua è data dall’autorità competente del Cantone nel cui territorio si trova la sezione del corso d’acqua.
2 I diritti d’acqua sopra sezioni di un corso d’acqua che si trovano in più Cantoni sono concessi di comune accordo dai Cantoni interessati. Se questi non riescono ad intendersi entro un termine adeguato, la concessione è data dal Dipartimento. Esso decide altresì quando i Cantoni non possono mettersi d’accordo sulla portata o sul modo dell’esercizio in comune dei diritti derivanti loro dalla concessione.
3 Il Dipartimento dà inoltre la concessione dei diritti d’acqua sulle sezioni che toccano la frontiera nazionale.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 78_I_14
    19/03/1952 · 4 citazioni
  2. 2
    Le riviste disposizioni relative alla concessione dell'uso privativo secondo il diritto d'uso delle acque del Canton Uri, in particolare relative alla situazione di concorrenza al momento del rilascio della concessione,…
    · 31/03/2016 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 78_I_335
    17/12/1952 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 78_I_10
    01/01/1952 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Wasserzinsreduktion
    · 21/08/2013 · 6 citazioni de
  • Kantonaler Erschliessungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften / Projekt Optimierung Kraftwerk Aarau
    · 08/01/2025 · 2 citazioni de
  • · 27/10/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.