Art. 48 LUFI
1 L’autorità concedente fissa, giusta il diritto cantonale, le prestazioni e condizioni cui deve soddisfare il concessionario per ottenere il diritto d’utilizzazione, come tasse, canone annuo, somministrazione d’acqua o d’energia, durata della concessione, disposizioni sui prezzi della corrente elettrica, partecipazione della comunità agli utili, riversibilità della concessione e riscatto.
2 Queste prestazioni nella loro totalità non devono ostacolare in modo essenziale l’utilizzazione delle forze idriche.
3 Ove si pretendano dal richiedente prestazioni che ostacolino essenzialmente l’utilizzazione delle forze idriche, il Dipartimento può, dopo aver sentito il Cantone, determinare le prestazioni massime che si possono imporre al richiedente oltre il canone annuo e le tasse. Esso può riservare l’aumento delle prestazioni quando le circostanze venissero a mutare essenzialmente a favore del concessionario.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 49_I_1603 citazioni10/03/1923 · 3 citazioni
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2DTF 49_I_5552 citazioni16/12/1923 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Etzelwerkkonzession, Heimfallrecht8 citazioni
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Wasserzinsreduktion3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.