Art. 60 LUFI
1 La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono.
2 Le domande di concessione saranno pubblicate, colla fissazione di un congruo termine durante il quale si potrà fare opposizione per lesione di interessi pubblici o privati.
3 Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile.
3bis La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.
3ter Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e che hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il cpv. 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.
4 Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni sulla procedura da seguirsi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Le riviste disposizioni relative alla concessione dell'uso privativo secondo il diritto d'uso delle acque del Canton Uri, in particolare relative alla situazione di concorrenza al momento del rilascio della concessione,…0 citazioni
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2DTF 79_I_2780 citazioni11/06/1953 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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100 2017 1250 citazioni21/05/2019 · 0 citazioni de
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100 2013 1030 citazioni22/12/2015 · 0 citazioni de
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0 citazioni01/05/2000 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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