Art. 63 LUFI

1 Al momento del rilascio della concessione l’ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque può riservarsi un diritto di riscatto.
2 Il riscatto può aver luogo solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione; deve essere notificato almeno cinque anni prima.
3 Se la concessione e il diritto cantonale in essa riservato non dispongono altrimenti, in caso di riscatto gli impianti di cui all’articolo 67 cpv. 1 spettano contro indennità totale all’ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque.
4 L’articolo 67 cpv. 4 è applicabile per analogia.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.

Nessuna sentenza trovata per questo articolo.