Art. 71 LUFI
1 Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l’autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l’atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall’autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico.
2 Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest’ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Aumento fino all'aliquota massima prevista dal diritto federale del canone idrico fissato nell'atto di concessione23 citazioni
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2DTF 48_I_19712 citazioni01/01/1922 · 12 citazioni
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3DTF 49_I_55510 citazioni16/12/1923 · 10 citazioni
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4DTF 57_I_3299 citazioni19/11/1931 · 9 citazioni
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5- La revisione è di diritto imperativo; in principio, il massimo stabilito nella concessione non vi si oppone. - Regole applicabili a detta revisione, la quale, per sua natura, non pregiudica i diritti acquisiti.8 citazioni
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6DTF 78_I_3758 citazioni01/01/1952 · 8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Wasserzinsreduktion7 citazioni
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Etzelwerkkonzession, Heimfallrecht7 citazioni
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Forderung aus Konzessionsverträgen (Wasserrechtskonzessionen)5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.