Art. 71 LUFI

1 Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l’autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l’atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall’autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico.
2 Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest’ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Aumento fino all'aliquota massima prevista dal diritto federale del canone idrico fissato nell'atto di concessione
    · 13/04/2000 · 23 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 48_I_197
    01/01/1922 · 12 citazioni
  3. 3
    DTF 49_I_555
    16/12/1923 · 10 citazioni
  4. 4
    DTF 57_I_329
    19/11/1931 · 9 citazioni
  5. 5
    - La revisione è di diritto imperativo; in principio, il massimo stabilito nella concessione non vi si oppone. - Regole applicabili a detta revisione, la quale, per sua natura, non pregiudica i diritti acquisiti.
    · 28/09/1962 · 8 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 78_I_375
    01/01/1952 · 8 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Wasserzinsreduktion
    · 21/08/2013 · 7 citazioni de
  • Etzelwerkkonzession, Heimfallrecht
    · 30/08/2012 · 7 citazioni de
  • Forderung aus Konzessionsverträgen (Wasserrechtskonzessionen)
    · 24/06/2013 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.