Art. 31 OArm
Contrassegno di armi da fuoco: dopo la fabbricazione
1 Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco fabbricati in Svizzera, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:
- a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico;
- b. la designazione del fabbricante;
- c. il Paese o il luogo di fabbricazione;
- d. l’anno di fabbricazione.
2 Per le armi da fuoco assemblate deve essere contrassegnata ogni parte essenziale. Su tutte le parti essenziali può essere apposto il medesimo contrassegno numerico o alfabetico.
3 Se una parte essenziale è troppo piccola per essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al cpv. 1, deve essere apposto perlomeno il contrassegno individuale numerico o alfabetico. Per ogni tipo di arma da fuoco, almeno una parte essenziale deve essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al cpv. 1.
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