Art. 127 LD

Inosservanza di prescrizioni d’ordine

1 Sempre che non sia adempita la fattispecie legale di un’infrazione doganale, è punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza grave:
  1. a. una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure una delle sue disposizioni d’esecuzione, nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure b. una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata dal presente articolo.
2 L’inosservanza di un ordine verbale del personale dell’UDSC o di un ordine impartito mediante segnali o tavole è punita con la multa sino a 2000 franchi. L’ordine impartito non deve necessariamente comminare la pena prevista nel presente articolo.
3 È fatto salvo il rinvio a giudizio giusta gli articoli 285 o 286 del Codice penale .

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Imposta sulla cifra d'affari risultante dall'importazione di merci. 1. Ricorso contro una decisione della Direzione generale delle dogane concernente la fissazione dell'ammontare dell'imposta e il condono di questa
    · 18/10/1968 · 15 citazioni
  2. 2
    Condono del dazio a norma dell'art. 127 cp. 1 num. 3LD
    · 30/11/1956 · 10 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.