Art. 14 LD
Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
1 Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se:
- a. la legge sulla tariffa delle dogane lo prevede; o b. il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane.
2 Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
3 La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione lo richiedono.
4 Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza.
5 Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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