Art. 15 OSC
Principi
1 Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile. È fatto salvo l’articolo 15b.
2 Un fatto di stato civile può essere documentato nel registro dello stato civile soltanto se i dati che vi figurano sull’interessato sono aggiornati; sono fatte salve la documentazione della nascita di un trovatello (art. 10) e la documentazione della morte di una persona sconosciuta.
3 I fatti di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico.
4 I set di dati (complesso dei dati concernenti una persona) delle persone rilevate nel registro dello stato civile sono collegati tra loro in base ai rapporti di diritto della famiglia. Se un tale rapporto viene sciolto, il collegamento viene meno.
5 In occasione di una documentazione sono aggiornati i dati di tutti gli interessati.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Riconoscimento ed iscrizione di certificati di nascita stranieri nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva; ordine pubblico3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
VB.2019.008601 citazioni30/04/2020 · 1 citazioni de
-
VB.2022.003220 citazioni13/10/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.