Art. 40 OSC

Autorità giudiziarie

1 L’autorità giudiziaria comunica:
  1. a. la sentenza constatante la nascita o la morte;
  2. b. la sentenza constatante il matrimonio;
  3. c. la sentenza constatante la scomparsa e la sua revoca;
  4. d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell’articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);
  5. e. le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC);
  6. f. la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC);
  7. g. la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC);
  8. h. la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC);
  9. i. la sentenza di scioglimento dell’adozione (art. 269 segg. CC);
  10. j. la sentenza di cambiamento di sesso e la relativa sentenza di cambiamento del nome;
  11. k. la sentenza constatante lo stato civile, come pure la sentenza di rettificazione e di radiazione di dati dello stato civile (art. 42 CC);
  12. l. la sentenza constatante l’unione domestica;
  13. m. la sentenza di scioglimento (art. 29 segg. LUD) e la sentenza di annullamento (art. 9 segg. LUD) dell’unione domestica registrata.
2 L’obbligo ufficiale di comunicazione include anche il riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale (art. 260 cpv. 3 CC).

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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