Art. 40 OSC
Autorità giudiziarie
1 L’autorità giudiziaria comunica:
- a. la sentenza constatante la nascita o la morte;
- b. la sentenza constatante il matrimonio;
- c. la sentenza constatante la scomparsa e la sua revoca;
- d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell’articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);
- e. le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC);
- f. la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC);
- g. la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC);
- h. la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC);
- i. la sentenza di scioglimento dell’adozione (art. 269 segg. CC);
- j. la sentenza di cambiamento di sesso e la relativa sentenza di cambiamento del nome;
- k. la sentenza constatante lo stato civile, come pure la sentenza di rettificazione e di radiazione di dati dello stato civile (art. 42 CC);
- l. la sentenza constatante l’unione domestica;
- m. la sentenza di scioglimento (art. 29 segg. LUD) e la sentenza di annullamento (art. 9 segg. LUD) dell’unione domestica registrata.
2 L’obbligo ufficiale di comunicazione include anche il riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale (art. 260 cpv. 3 CC).
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni11/01/2016 · 1 citazioni de
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