Art. 50 OSC

All’autorità di protezione dei minori

1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio:
  1. a. la nascita di un figlio, se al momento della nascita sussiste un rapporto di filiazione con un solo genitore;
  2. b. la nascita di un figlio entro 300 giorni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa del marito della madre;
  3. c. il riconoscimento di un figlio minorenne; cbis. la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi; cter. l’iscrizione successiva di una seconda madre secondo l’articolo 35 cpv. 6bis;
  4. d. la morte di un genitore esercitante l’autorità parentale; dbis. la morte nel corso del primo anno di vita di un figlio, se non sussiste alcun rapporto di filiazione con un secondo genitore;
  5. e. il ritrovamento di un trovatello;
  6. f. l’adozione di un figlio avvenuta all’estero.
2 ...
3 L’autorità di vigilanza che riceve una domanda di riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero con un minorenne lo comunica all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio di quest’ultimo.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. a) Il ricorso di diritto amministrativo può essere unito, in una medesima istanza, a un ricorso di diritto pubblico destinato a completarlo o che è interposto a titolo eventuale. b) Quando contro una decisione canton…
    · 02/09/1959 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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