Art. 55 OSC
Avvisi di morte alle rappresentanze estere
1 L’ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d’origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari).
2 L’avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:
- a. cognomi;
- b. nomi;
- c. sesso;
- d. luogo e data della nascita;
- e. luogo e data della morte.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divorzio di coniugi svizzeri abitanti all'estero, pronunciato da un tribunale estero0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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