Art. 55 OSC

Avvisi di morte alle rappresentanze estere

1 L’ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d’origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari).
2 L’avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:
  1. a. cognomi;
  2. b. nomi;
  3. c. sesso;
  4. d. luogo e data della nascita;
  5. e. luogo e data della morte.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divorzio di coniugi svizzeri abitanti all'estero, pronunciato da un tribunale estero
    · 28/09/1961 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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