Art. 63 OPCi
Istruzione complementare
Assolvono un’istruzione complementare i militi previsti per:
- a. una funzione di specialista;
- b. un compito che richiede competenze particolari oltre a quelle previste dalla loro funzione ordinaria nella protezione civile.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rifiuto di adempiere il servizio di protezione civile, ne bis in idem0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.