Art. 63 OPCi

Istruzione complementare

Assolvono un’istruzione complementare i militi previsti per:
  1. a. una funzione di specialista;
  2. b. un compito che richiede competenze particolari oltre a quelle previste dalla loro funzione ordinaria nella protezione civile.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rifiuto di adempiere il servizio di protezione civile, ne bis in idem
    · 03/06/1992 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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