Art. 10 LAS

Divieto di sfratto

1 Le autorità non devono indurre una persona nel bisogno a lasciare il Cantone di domicilio, nemmeno mediante sussidi per le spese di trasloco o altre agevolazioni, a meno che ciò non sia nel suo proprio interesse.
2 In caso di infrazione al presente divieto, il domicilio assistenziale sussiste nel precedente luogo di domicilio per tutto il tempo in cui la persona nel bisogno non sarebbe presumibilmente partita senza l’intervento dell’autorità, ma al massimo per cinque anni.
3 Per gli stranieri, sono riservate le disposizioni su la revoca dei permessi di presenza, l’espulsione, il rinvio e il rimpatrio.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 23/09/2003 · 7 citazioni de
  • Sozialhilfe (Rückerstattung; Abschiebung)
    · 22/03/2019 · 2 citazioni de
  • VB.2016.00745
    24/08/2017 · 2 citazioni de

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