Art. 28 LAS
1 Ogni Cantone interessato può esigere la rettificazione di un caso assistenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata.
2 Il Cantone di dimora può esigere dal precedente Cantone di domicilio una rettificazione nel senso dell’articolo 10 cpv. 2 se le autorità del Cantone di domicilio hanno indotto la persona nel bisogno a lasciare il Cantone.
3 Il diritto alla rettificazione si restringe alle prestazioni assistenziali nei cinque anni precedenti l’istanza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rettificazione del domicilio assistenziale di un minorenne che non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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8 citazioni10/07/2007 · 8 citazioni de
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7 citazioni09/03/2000 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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