Art. 30 OD

Ammissione temporanea nel territorio doganale

1 Le merci destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se:
  1. a. sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa;
  2. b. la loro identità può essere garantita;
  3. c. l’ammissione dura al massimo due anni; e d. sono riesportate senza modifiche. L’uso non è inteso come modifica.
2 Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell’importo che sarebbe riscosso in caso d’immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo.
3 L’UDSC può ridurre il termine di cui al cpv. 1 lett. c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale.
4 Se le condizioni di cui al cpv. 1 sono adempiute, il regime dell’ammissione temporanea è considerato autorizzato.
5 In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell’ammissione temporanea, l’UDSC può subordinare questo regime a un’esplicita autorizzazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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