Art. 4 LASec

Inventario delle abitazioni

1 Ogni Comune elabora annualmente un inventario delle abitazioni.
2 Nell’inventario delle abitazioni devono figurare almeno il n. complessivo delle abitazioni e il n. delle abitazioni primarie.
3 Il Comune può inoltre farvi figurare separatamente la categoria delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e imputare questa categoria abitativa alle abitazioni primarie.
4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti all’inventario delle abitazioni e stabilisce i dettagli della pubblicazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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