Art. 4 LASec
Inventario delle abitazioni
1 Ogni Comune elabora annualmente un inventario delle abitazioni.
2 Nell’inventario delle abitazioni devono figurare almeno il n. complessivo delle abitazioni e il n. delle abitazioni primarie.
3 Il Comune può inoltre farvi figurare separatamente la categoria delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e imputare questa categoria abitativa alle abitazioni primarie.
4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti all’inventario delle abitazioni e stabilisce i dettagli della pubblicazione.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni
-
0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.