Art. 10 OASec

1 Secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria l’ARE è legittimato ai ricorsi in materia di abitazioni secondarie.
2 Le autorità preposte alle autorizzazioni edilizie notificano inoltre all’ARE:
  1. a. le autorizzazioni da esse rilasciate per le nuove abitazioni in virtù degli articoli 7 cpv. 1 lett. b, 8 e 9 LASec;
  2. b. le disposizioni di sospensione secondo l’articolo 14 LASec;
  3. c. le autorizzazioni per le abitazioni con limitazione d’uso sospesa.

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