Fatti

L'Ufficio del Procuratore dei Minorenni di Limmattal/Albis conduce un'inchiesta penale contro il ricorrente [A.] dal dicembre 2020 per rissa, ecc. Con decisione del 23 marzo 2022, l'Ufficio del Procuratore dei Minorenni ha ordinato la revoca dell'osservazione stazionaria chiusa e il collocamento provvisorio nonché il trattamento ambulatoriale provvisorio di [A.] . Allo stesso tempo, ha disposto il ricovero in un centro di misure. Il ricorso presentato contro di esso da [A.] è stato respinto dalla Camera Penale III del Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo con decisione del 3 maggio 2022.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che, ai sensi dell'art. 5 della Legge sul Diritto Penale dei Minorenni (LDPMin), l'autorità competente può ordinare durante l'inchiesta le misure di protezione del diritto penale minorile di cui agli artt. 12-15 LDPMin. Tra queste rientrano l'assistenza personale, il trattamento ambulatoriale nonché il collocamento aperto e chiuso. Il collocamento in una struttura chiusa può essere ordinato ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LDPMin solo se è indispensabile per la protezione personale o per il trattamento del disturbo psichico del minorenne o se è necessario per proteggere terzi da un grave pericolo causato dal minorenne.

Il Tribunale Federale ritiene proporzionato l'ordine provvisorio di collocamento del ricorrente ai sensi dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 15 cpv. 1 LDPMin. Esso constata che, secondo la perizia forense-psichiatrica minorile, il ricorrente necessita di un collocamento in un contesto altamente strutturato con possibilità di formazione interne nonché di un trattamento terapeutico (e farmacologico). In assenza di un adeguato trattamento specialistico e se il ricorrente fosse ancora esposto a forti fattori di stress psicosociale, vi sarebbe il concreto rischio che la sua sintomatologia si manifesti in futuro…