Art. 10 Cost.

Diritto alla vita e alla libertà personale

1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Trattamento medico coatto in una clinica psichiatrica durante una privazione della libertà a scopo di assistenza; art. 7, 10, 13 e 36 Cost, art. 3 e 8 CEDU, art. 7 Patto ONU II
    · 22/03/2001 · 205 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; art. 5, 10, 13, 31 e 36 Cost., art. 2, 5 e 8 CEDU
    · 30/09/2009 · 180 citazioni
  3. 3
    Libertà personale, diritto alla protezione da un impiego abusivo dei dati personali; profilo di DNA nella procedura penale
    · 29/05/2002 · 163 citazioni Riassunto
  4. 4
    Allestimento di un profilo del DNA in vista di eventuali reati futuri
    · 24/04/2019 · 150 citazioni Riassunto
  5. 5
    Trattamento medicamentoso coatto in clinica psichiatrica durante una privazione della libertà a scopo d'assistenza; art. 7, art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost., art. 8 CEDU
    · 07/01/2004 · 145 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale relativa alla carcerazione amministrativa pronunciata dalla SEM; diritto ad un esame il più rapido possi…
    · 02/05/2016 · 127 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.