Art. 10 Cost.
Diritto alla vita e alla libertà personale
1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Trattamento medico coatto in una clinica psichiatrica durante una privazione della libertà a scopo di assistenza; art. 7, 10, 13 e 36 Cost, art. 3 e 8 CEDU, art. 7 Patto ONU II205 citazioni
-
2180 citazioni
-
3Libertà personale, diritto alla protezione da un impiego abusivo dei dati personali; profilo di DNA nella procedura penale163 citazioni
-
4Allestimento di un profilo del DNA in vista di eventuali reati futuri150 citazioni
-
5Trattamento medicamentoso coatto in clinica psichiatrica durante una privazione della libertà a scopo d'assistenza; art. 7, art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost., art. 8 CEDU145 citazioni
-
6Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale relativa alla carcerazione amministrativa pronunciata dalla SEM; diritto ad un esame il più rapido possi…127 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Entnahme einer DNA-Probe und erkennungsdienstliche Erfassung64 citazioni
-
Trattamento farmacologico coercitivo48 citazioni
-
46 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.