Fatti

Il Tribunale federale si è pronunciato nel procedimento di ricorso 1B_17/2019 del 24 aprile 2019 sulla legittimità dell’ordinanza della Procura penale Zurigo-Limmat di creare un profilo DNA a partire da un campione di mucosa buccale già esistente del ricorrente A. Il ricorrente era imputato per minaccia, danneggiamento, lesioni personali lievi e, eventualmente, violazione di domicilio, dopo aver danneggiato, il 15 gennaio 2018 presso uno studio medico, la porta d’ingresso in vetro, un vaso di fiori e la grondaia con un piede di porco, nonché aver minacciato il medico e i suoi collaboratori. Il medico aveva riportato lievi ferite da taglio superficiali a causa di schegge di vetro.

La Procura penale Zurigo-Limmat dispose il 9 luglio 2018 la creazione di un profilo DNA a partire dal campione di mucosa buccale già esistente del ricorrente. Contro tale provvedimento A. propose ricorso dinanzi al Tribunale superiore del Cantone Zurigo, il quale, con ordinanza del 15 novembre 2018, respinse il ricorso. Successivamente, il 7 gennaio 2019, A. presentò ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione cantonale e la cancellazione immediata del profilo DNA già creato.

Legge

Il Tribunale federale, nelle sue considerazioni, ha innanzitutto confermato la giurisprudenza costante secondo cui art. 255 cpv. 1 lett. a CPP fornisce una base legale per la creazione di un profilo DNA anche in vista di eventuali futuri reati. La disposizione non servirebbe unicamente all’accertamento di reati già commessi, ma anche all’identificazione di autori di reati sconosciuti o futuri. Tale interpretazione deriverebbe dalla lettura sistematica in combinato disposto con art. 259 CPP e art. 1 cpv. 2 lett. a Legge sui profili DNA (LFADN), che sottolineano l’effetto preventivo dei profili DNA. L’interpretazione teleologica prevale qui su quella letterale, poiché meglio risponde allo scopo della norma – l’efficace perseguimento penale e la prevenzione. La tesi contraria, che richiede un’interpretazione più restrittiva, non è stata ritenuta convincente.

Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, il Tribunale federale ha affermato che la creazione di un profilo DNA ai fini della prevenzione di futuri reati è ammissibile solo a condizioni rigorose. Sono necessari indizi concreti e significativi che la persona indagata possa essere coinvolta in futuri reati di una certa gravità. Un sospetto fondato ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 CPP è richiesto per il reato di riferimento, ma non per i futuri reati che si intendono prevenire. Nel caso di specie, la precedente istanza aveva riconosciuto tali indizi per possibili futuri danneggiamenti, ciò che il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente. Tuttavia, la mera possibilità di futuri reati non è sufficiente; occorrono invece circostanze concrete che giustifichino una simile prognosi.

Il Tribunale federale ha inoltre sottolineato che la misura, nonostante l’interferenza nella libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e nel diritto…