Art. 197 CPP
Principi
1 Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
- a. sono previsti dalla legge;
- b. vi sono sufficienti indizi di reato;
- c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
- d. l’importanza del reato li giustifica.
2 I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sufficienti indizi di reato in caso di provvedimenti coercitivi; allestimento di profili del DNA; rilevamenti segnaletici470 citazioni
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2Allestimento di un profilo del DNA in vista di eventuali reati futuri264 citazioni
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3Segreto medico e del paziente, dissigillamento di registrazioni e documenti medici174 citazioni
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4Restrizione dei diritti fondamentali mediante l'allestimento di un profilo di DNA e il rilevamento segnaletico nell'ambito della partecipazione ad una manifestazione pacifica146 citazioni
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5137 citazioni
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6Segreto professionale, dissigillamento di documenti di un avvocato135 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entnahme einer DNA-Probe und erkennungsdienstliche Erfassung119 citazioni
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70 citazioni
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Strafverfahren; Erkennungsdienstliche Erfassung63 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.