Art. 263 CPP

Principio

1 All’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
  1. a. utilizzati come mezzi di prova;
  2. b. utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
  3. c. restituiti ai danneggiati;
  4. d. confiscati;
  5. e. utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l’articolo 71 CP .
2 Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Provvedimenti coercitivi in materia penale (art. 196 segg. e 263 segg
    · 06/03/2014 · 222 citazioni Riassunto
  2. 2
    "Via sicura"; sequestro confiscatorio di un veicolo in seguito a una violazione grave qualificata delle norme della circolazione (superamento di 69 km/h della velocità massima fuori dalle località)
    · 25/04/2013 · 162 citazioni Riassunto
  3. 3
    Segreto medico e del paziente, dissigillamento di registrazioni e documenti medici
    · 21/11/2014 · 100 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 246-248 e art. 263 CPP
    · 17/01/2018 · 97 citazioni Riassunto
  5. 5
    Sequestro a copertura delle spese
    · 10/08/2015 · 91 citazioni Riassunto
  6. 6
    Dissuggellamento
    · 04/04/2011 · 63 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.