Art. 263 CPP
Principio
1 All’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
- a. utilizzati come mezzi di prova;
- b. utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
- c. restituiti ai danneggiati;
- d. confiscati;
- e. utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l’articolo 71 CP .
2 Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Provvedimenti coercitivi in materia penale (art. 196 segg. e 263 segg222 citazioni
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2"Via sicura"; sequestro confiscatorio di un veicolo in seguito a una violazione grave qualificata delle norme della circolazione (superamento di 69 km/h della velocità massima fuori dalle località)162 citazioni
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3Segreto medico e del paziente, dissigillamento di registrazioni e documenti medici100 citazioni
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4Art. 246-248 e art. 263 CPP97 citazioni
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5Sequestro a copertura delle spese91 citazioni
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6Dissuggellamento63 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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59 citazioni
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55 citazioni
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47 citazioni03/11/2014 · 47 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.