Fatti
Il 14 febbraio 2013, LNA parte attrice, A., ha depositato una denuncia penale nei confronti del suo ex dipendente, B. (qui di seguito: l’imputato), nonché di qualsiasi eventuale compartecipe, affermando di aver subito un danno pari a USD 3 milioni. È stata aperta un’istruttoria penale nei confronti di B. per truffa, gestione infedele, falso in titoli e soppressione di titoli.
Con ordinanza del 14 giugno 2013, il Pubblico Ministero centrale del Canton Vaud (divisione assistenza giudiziaria, criminalità economica e informatica) ha disposto il sequestro dei seguenti immobili:
- S.: comproprietà semplice e a parti uguali tra B. e sua moglie, C.;
- R.: proprietà individuale dell’imputato;
- T.: proprietà comune di B. e di sua sorella, D.
Il Procuratore ha iscritto restrizioni al diritto di alienare su tali immobili.
Con sentenza del 13 agosto 2013, LNA Camera delle impugnazioni penali del Tribunale cantonale vodese ha accolto i ricorsi di C. e di D., nonché in parte quello di B. Essa ha constatato l’esistenza di sufficienti indizi che lasciano presumere che l’imputato si sarebbe reso responsabile, con eventuali complici, segnatamente di truffa o di gestione infedele per un importo pari a circa USD 717'778.88. LNA Corte cantonale ha revocato i sequestri concernenti le quote di proprietà di C. e D., ritenendo che esse non fossero pregiudicate nell’istruttoria. Ha altresì considerato che, poiché l’importo derivante dalle infrazioni non potrebbe essere confiscato dallo Stato ma dovrebbe essere restituito alla parte lesa, i sequestri delle quote di B. sugli immobili di S. e di T. non potevano essere disposti. Ha invece confermato il sequestro sull’edificio situato a R., ritenendo che il valore di tale immobile fosse sufficiente a garantire il pagamento delle spese di procedura, delle pene pecuniarie, delle multe e delle indennità.
Il 19 settembre 2013, A. ha proposto ricorso in materia penale avverso tale sentenza (causa 1B_326/2013), concludendo per LNA sua annullamento e chiedendo LNA conferma dell’ordinanza di sequestro emessa il 14 giugno 2013 dal Procuratore. In via subordinata, ha richiesto il rinvio della causa all’autorità precedente per una nuova decisione.
Il Pubblico Ministero ha altresì proposto ricorso in materia penale avverso LNA sentenza cantonale (causa 1B_327/2013), chiedendo LNA riforma di quest’ultima nel senso che i ricorsi cantonali siano respinti, che l’ordinanza di sequestro sia confermata e, in via subordinata, che LNA causa sia rinviata all’autorità precedente per una nuova decisione. Ha altresì richiesto LNA concessione dell’effetto sospensivo.
Con ordinanza del 28 ottobre 2013, il Presidente della I Sezione di diritto pubblico ha concesso l’effetto sospensivo al ricorso. Il Tribunale federale ha riunito le due cause e accolto parzialmente i ricorsi, annullando LNA sentenza cantonale nella misura in cui revocava il sequestro sulla quota di comproprietà detenuta da B. sull’immobile situato a S.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato d’ufficio LNA propria competenza e controllato liberamente le condizioni di ricevibilità dei ricorsi sottopostigli. Ha ricordato che le misure coercitive in materia penale, quali i sequestri, sono atti di procedura che incidono sui diritti fondamentali delle persone interessate e che permettono di porre in sicurezza le prove, di assicurare LNA presenza di talune persone durante il procedimento o di garantire l’esecuzione della decisione finale. Il Tribunale federale esamina liberamente l’interpretazione e l’applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per limitare i diritti fondamentali, in ragione della gravità della lesione e al fine di assicurare il rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali. LNA limitazione dei motivi prevista dall’art. 98 LTF, così come il principio di allegazione ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 LTF, non si applicano alle decisioni relative a misure coercitive, ivi compresi i sequestri di oggetti o di valori patrimoniali.
Il Tribunale federale ha considerato che il sequestro penale, in quanto decisione a carattere incidentale, il ricorso è ricevibile solo se l’atto impugnato è suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile. Tale era il caso in esame, poiché sia lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, sia LNA parte attrice vedevano compromessa LNA garanzia delle proprie pretese al pagamento di un’eventuale pretesa risarcitoria compensativa a seguito della revoca dei sequestri su due dei tre immobili in causa. LNA parte attrice era legittimata a ricorrere al Tribunale federale, poiché LNA decisione impugnata poteva avere effetti sulla decisione delle proprie pretese civili. Essa aveva un interesse giuridico all’annullamento della decisione intrapresa, che, revocando i sequestri, LNA privava della garanzia di pagamento nel caso in cui una tale pronuncia fosse stata resa in suo favore. Lo stesso valeva per il Pubblico Ministero, che difendeva gli interessi dello Stato, beneficiario di una possibile pretesa risarcitoria compensativa o di una parte di essa.
Il Tribunale federale ha ricordato che il sequestro è disposto in linea di principio in materia penale sulla base dell’art. 263 CPP, che consente di porre sotto sequestro oggetti e valori patrimoniali appartenenti all’imputato o a terzi, qualora sia probabile che essi saranno utilizzati come mezzi di prova, che saranno utilizzati per garantire il pagamento delle spese di procedura, delle pene pecuniarie, delle multe e delle indennità, che dovranno essere restituiti al leso o che dovranno essere confiscati. Con riguardo in particolare a un sequestro in vista della confisca, tale misura conservatoria provvisoria è fondata sulla verosimiglianza e si giustifica finché una semplice possibilità di confisca ai sensi del Codice penale sembra, in prima approssimazione, sussistere. L’art. 70 cpv. 1 CP autorizza il giudice a confiscare valori patrimoniali che sono il frutto di un reato, qualora essi non debbano essere restituiti al leso in ristoro dei suoi diritti. Tale misura ha lo scopo di evitare che una persona possa trarre vantaggio da un reato.
Il Tribunale federale ha altresì ricordato che, qualora il profitto illecito debba essere confiscato, ma i valori patrimoniali derivanti da esso non siano più disponibili, il giudice ordina LNA sostituzione con una pretesa risarcitoria compensativa dello Stato di un importo equivalente. Il Codice di procedura penale non prevede espressamente una disposizione che consenta il sequestro in vista di garantire una pretesa risarcitoria compensativa. Tuttavia, l’art. 71 cpv. 3 CP consente all’autorità d’istruzione di porre sotto sequestro, in vista dell’esecuzione di una pretesa risarcitoria compensativa, valori patrimoniali senza alcun nesso di connessione con i fatti oggetto dell’istruttoria penale. Tale misura si differenzia dal sequestro conservatorio risultante dagli art. 263 cpv. 1 lett. c o d CPP, che richiedono l’esistenza di un tale rapporto. Solo al termine del giudizio di merito saranno esaminate l’eventuale pronuncia definitiva della pretesa risarcitoria compensativa e LNA sua possibile attribuzione al leso. Ne consegue che, finché l’istruttoria non è conclusa e sussiste una possibilità che una pretesa risarcitoria compensativa possa essere ordinata, LNA misura conservatoria deve essere mantenuta.
Il Tribunale federale ha considerato che il ragionamento seguito dalla giurisdizione precedente equivaleva a negare allo Stato e alla parte attrice qualsiasi garanzia in vista del pagamento della possibile quota della pretesa risarcitoria compensativa. Il leso può, qualora un crimine o un delitto gli abbia cagionato un danno, chiedere al giudice di attribuirgli, fino a concorrenza dei danni-interessi o della riparazione morale fissati da una sentenza o da una transazione, gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavato della loro realizzazione, o le…