Art. 71 CP
Risarcimenti
1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 70 cpv. 2.
2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Provvedimenti coercitivi in materia penale (art. 196 segg. e 263 segg225 citazioni
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2Confisca (art. 70 cpv. 1 CP) e risarcimento in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP) in caso di transazione86 citazioni
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3Sequestro a copertura delle spese85 citazioni
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4Vendita di dati bancari di clienti; spionaggio economico (art. 273 cpv. 2 CP); confisca del ricavo della vendita (art. 70 cpv. 1 CP)68 citazioni
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5Violazione della legge sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (art. 16 cpv. 1 LPC e art. 24 OPC-AVS/AI); prescrizione (art. 71 CP)53 citazioni
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6Prescrizione del reato principale in materia di riciclaggio di denaro e di confisca di valori patrimoniali48 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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47 citazioni
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37 citazioni
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Beschlagnahme, Einziehung und Ersatzforderung33 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.