Art. 146 CP
Truffa
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.
3 La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Truffa in investimento955 citazioni
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2Truffa534 citazioni
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3Truffa; retribuzione per prestazioni sessuali; inganno sulla disponibilità a pagare; astuzia; danno patrimoniale402 citazioni
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4Truffa assicurativa; inganno astuto e corresponsabilità dell'assicuratore378 citazioni
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5Art 22 cpv. 1 e art. 146 CP; reato mancato di truffa, astuzia352 citazioni
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6Truffa nell'ambito di un gioco televisivo, astuzia, danno pecuniario, intenzione336 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Frode commerciale83 citazioni
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Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung73 citazioni
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Truffa73 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.