Art. 47 CP
Principio
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Commisurazione della pena in caso di scemata imputabilità; obbligo di motivazione3’345 citazioni
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2Concorso (pronuncia di una pena unica)1’840 citazioni
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3Scelta del genere di pena1’520 citazioni
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4Pene con condizionale e pene con condizionale parziale giusta gli art. 42 e 43 CP; cumulo di pene secondo l'art. 42 cpv. 4 CP1’516 citazioni
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5Commisurazione della pena (art. 47 CP) in caso di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup)1’300 citazioni
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6Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione1’239 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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478 citazioni
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Commisurazione della pena390 citazioni
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Commisurazione della pena301 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.