Art. 47 CP

Principio

1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Commisurazione della pena in caso di scemata imputabilità; obbligo di motivazione
    · 08/03/2010 · 3’345 citazioni Riassunto
  2. 2
    Concorso (pronuncia di una pena unica)
    · 30/04/2018 · 1’840 citazioni Riassunto
  3. 3
    Scelta del genere di pena
    · 17/03/2008 · 1’520 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pene con condizionale e pene con condizionale parziale giusta gli art. 42 e 43 CP; cumulo di pene secondo l'art. 42 cpv. 4 CP
    · 12/11/2007 · 1’516 citazioni Riassunto
  5. 5
    Commisurazione della pena (art. 47 CP) in caso di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup)
    · 22/11/2007 · 1’300 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione
    · 17/03/2008 · 1’239 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.