Fatti

La Corte dei giurati del Cantone Zurigo con sentenza del 18 febbraio 2008 ha condannato la ricorrente in opposizione X. per omicidio doloso della figlia a 6 anni di reclusione, con detrazione della custodia cautelare e della custodia durante l’istruttoria. Il coimputato Y. è stato condannato a 12 anni di reclusione. La sentenza nei confronti di Y. è divenuta definitiva.

La Procura generale del Cantone Zurigo ha proposto ricorso in materia penale contestando la determinazione della pena nei confronti di X., in particolare la considerazione della capacità di colpevolezza diminuita. Ha chiesto la rimessione della causa alla Corte dei giurati per una nuova decisione.

La ricorrente in opposizione ha chiesto il rigetto del ricorso e ha presentato una domanda di gratuito patrocinio. Il giudice di primo grado ha rinunciato a presentare osservazioni. Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in udienza pubblica.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso della Procura generale e si è occupato approfonditamente della questione relativa alla considerazione della capacità di colpevolezza diminuita ai fini della determinazione della pena. Il punto di partenza è la gravità oggettiva del fatto, che determina la colpevolezza soggettiva dell’autore. In tal senso, la capacità di colpevolezza diminuita dell’imputato deve essere espressamente indicata nella sentenza, segnatamente in quale misura essa incida in senso riduttivo sulla colpevolezza. Occorre indicare la valutazione complessiva della colpevolezza dell’autore per poter verificare l’adeguatezza della pena.

In precedenza la giurisprudenza prevedeva che la pena base risultante dagli elementi del fatto dovesse essere ridotta in base al grado di diminuzione della capacità di colpevolezza. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato tale prassi, sottolineando che la capacità di colpevolezza diminuita non comporta necessariamente una riduzione lineare della pena. Al contrario, la colpevolezza dell’autore deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze. Una riduzione puramente matematica della pena è contraria al sistema giuridico e limita in modo inammissibile la discrezionalità del giudice.

Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha qualificato la colpevolezza oggettiva della ricorrente in opposizione come molto grave e ha fissato una pena base di 16 anni. Tenuto conto di una capacità di colpevolezza diminuita in misura media, alla ricorrente…