Fatti

Il 15 aprile 2014, LNA Procura pubblica di Ginevra ha avviato un’istruttoria penale nei confronti di due dipendenti comunali, tra cui il dipendente A, per appropriazione indebita qualificata (art. 138 cpv. 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). A loro era stato contestato di aver distratto valori patrimoniali appartenenti al Comune per un importo di 622'000 fr. tra il 2000 e l’aprile 2014, nonché di aver falsificato LNA contabilità comunale. Il coimputato ha riconosciuto di aver prelevato tra 400'000 fr. e 450'000 fr., mentre A. ha ammesso di essere stato a conoscenza dei fatti senza averne tratto vantaggio personale, affermando di aver rimborsato gli anticipi di salario che si era concesso.

Il 15 aprile 2014, LNA Procura pubblica ha disposto il sequestro dei valori bancari dei due imputati, tra cui 37'680 fr. per A. Il 5 giugno 2014, il Pubblico Ministero ha rifiutato di revocare i sequestri, decisione confermata dalla Camera penale di ricorso il 4 settembre 2014. Il 9 ottobre 2014, una polizza per perdita di guadagno ha versato un capitale retroattivo di 62'663 fr. 40 su un conto sequestrato di A., inabile al lavoro. L’11 febbraio 2015, LNA Procura pubblica ha respinto LNA richiesta di A. volta alla revoca parziale dei sequestri, rigetto confermato dalla Camera penale di ricorso il 9 aprile 2015.

L’11 maggio 2015, A. ha proposto ricorso in materia penale avverso tale decisione, chiedendo l’annullamento della sentenza cantonale e LNA revoca parziale dei sequestri per un importo di 3'848 fr. 15, o in subordine, LNA rimessione della causa per nuova decisione. Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso annullando LNA sentenza cantonale nella misura in cui confermava il sequestro sull’intero delle indennità di assicurazione per perdita di guadagno versate a partire dal 9 febbraio 2015, confermando nel resto LNA decisione impugnata.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato LNA legittimità del sequestro penale disposto nei confronti del dipendente A., distinguendo due tipi di sequestro: quello volto a coprire le spese di procedura (art. 268 CPP) e quello destinato a garantire un eventuale credito compensativo (art. 71 cpv. 3 CP).

Per il sequestro a copertura delle spese, l’autorità deve necessariamente tenere conto dei redditi e del patrimonio dell’imputato, escludendo i valori impignorabili ai sensi degli art. 92-94 LEF, al fine di rispettare il principio di proporzionalità e il diritto costituzionale al minimo vitale (art. 12 Cost.). Tale obbligo discende dalla finalità esclusiva di questo tipo di sequestro, che mira a garantire il recupero delle spese di procedura. Al contrario, per il sequestro a garanzia di un credito compensativo, l’autorità non è tenuta a procedere a questa verifica al momento dell’ordinanza di sequestro, poiché tale misura conservatoria provvisoria mira a preservare valori potenzialmente confiscati o restituiti al danneggiato. LNA proporzionalità di questa misura si valuta allora alla luce dell’entità del danno presunto e della probabilità della confisca o del credito compensativo.

Nel caso di specie, LNA Camera penale di ricorso ha confermato il sequestro unicamente ai fini della garanzia di un eventuale credito compensativo, ritenendo che l’importo sequestrato (168'845 fr. al 15 aprile 2015) fosse proporzionato al pregiudizio presunto (tra 172'000 fr. e 222'000 fr.). Il Tribunale federale ha giudicato che tale decisione non violasse il diritto federale, poiché l’autorità cantonale non era tenuta a verificare il rispetto del minimo vitale in questa fase, salvo che l’entità della misura fosse manifestamente…