Art. 251 CP
Falsità in documenti
1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. ...
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Falsità ideologica in documenti (fatture dal contenuto inveritiero)271 citazioni
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2Falsità ideologica in documenti, contabilità commerciale258 citazioni
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3Retrodatazione di operazioni contabili relative alla gestione, falsità ideologica in documenti193 citazioni
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4Falsificazione di un'attestazione di verifica169 citazioni
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5Art. 68 CP (concorso di reati o di disposizioni penali)141 citazioni
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6Vaglia cambiario, documento, falsità in documenti137 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung71 citazioni
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55 citazioni
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48 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.