Fatti

A X. viene rimproverato di aver redatto il 28 febbraio 2008 nei locali ufficio della sua società A. AG, su carta intestata della società B. AG, a favore della società in costituzione C. GmbH di Flawil, una conferma della revisione del rapporto di fondazione ai sensi dell'art. 635a CO e di aver scannerizzato la firma originale di D. su tale documento. Il documento così creato lo ha successivamente trasmesso sotto forma di scansione a colori alla società E. Consulting di Frauenfeld, incaricata della costituzione della C. GmbH, per l'ufficio del registro di commercio di San Gallo.

Il giudice monocratico penale del distretto di Hinwil ha dichiarato X. colpevole di falsificazione di documenti ai sensi dell'art. 251 cpv. 1 e 2 CP e lo ha condannato a una pena pecuniaria. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la sentenza di primo grado per quanto riguarda la condanna penale e la colpevolezza.

X. presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e che la controparte sia condannata a pagargli un indennizzo per i procedimenti di istanza precedente.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso per quanto vi entri in materia. Secondo le constatazioni di fatto della giurisdizione inferiore, il ricorrente ha creato il falso certificato di revisione come file in un sistema di elaborazione elettronica dei dati, sotto forma di collage con la carta intestata della società B. AG e la firma di D. prelevata da un altro documento. Il ricorrente ha quindi utilizzato la vera firma di D. per creare, con l'ausilio del computer, dello scanner e successivamente della stampante, un documento che doveva dare l'impressione ingannevole che D. avesse personalmente redatto e firmato il certificato di revisione.

Il Tribunale federale ritiene che la creazione del falso certificato di revisione…