Fatti

In questa causa, X. è stato condannato in primo grado per truffa ed è stato condannato in appello per falsità in titoli. X. ha presentato un ricorso in materia penale presso il DTF contro questa condanna per falsità in titoli. I fatti rilevanti sono i seguenti: X. aveva preso in sublocazione un appartamento appartenente a A.A. Nel 2009, A.A. ha intimato a X. di costituire una cambiale corrispondente alla somma dovuta per la sublocazione. X. ha fatto pervenire ad A.A. una cambiale datata 28 maggio 2010, con la quale si impegnava a pagare all'ordine di A.A. la somma di 100'000 franchi alla scadenza del 30 giugno 2010. Un protesto per mancato pagamento è stato redatto il 1° luglio 2010.

Legge

Il DTF ha accolto il ricorso di X. e ha ritenuto che la cambiale controversa non costituisse un titolo ai sensi degli art. 110 cpv. 4 e 251 n. 1 CP, e che quindi la condanna per falsità in titoli fosse esclusa.

In primo luogo, il DTF ha rilevato che la cambiale contiene la denominazione richiesta e l'impegno del ricorrente di pagare una certa somma a una certa data, il che la rende una cambiale valida ai sensi degli art. 1096 ss CO, anche se il luogo di esecuzione indicato è errato.

Inoltre, il DTF ha ritenuto che l'autorità precedente non avesse constatato che l'impegno assunto da X. nella cambiale fosse falso, ma solo che X. non aveva l'intenzione di adempiere il debito riconosciuto alla scadenza indicata. Tuttavia, in assenza di circostanze particolari, non si può dedurre l'intenzione di…