Art. 268 CPP
Sequestro a copertura delle spese
1 Il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
- a. le spese procedurali e le indennità;
- b. le pene pecuniarie e le multe.
2 Nell’operare il sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia.
3 Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92–94 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sequestro a copertura delle spese35 citazioni
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2Sequestro confiscatorio di un veicolo a motore in leasing ("Via sicura")8 citazioni
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3Sequestro temporaneo a copertura della multa e delle spese procedurali presumibili da parte della polizia5 citazioni
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4Compensazione; autorità competente4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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39 citazioni
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38 citazioni
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Sequestro38 citazioni
Ultime sentenze del TF
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