Fatti
Con una sentenza dell'8 aprile 2016, la Corte d'appello penale del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud ha accordato a X. un'indennità di 1'215 franchi e 567 franchi per le spese sostenute nell'esercizio dei suoi diritti procedurali in primo grado e in appello, e ha compensato tali importi con le spese giudiziarie di primo e secondo grado poste a carico di X.
X. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale contro questa sentenza, chiedendone la soppressione della parte che dispone la compensazione.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso ritiene che l'art. 442 cpv. 4 CPP conferisca esplicitamente alle autorità penali la competenza di ordinare la compensazione, e che tale competenza non sia riservata unicamente all'autorità di riscossione delle spese.
Sebbene il Messaggio del Consiglio federale relativo all'unificazione del diritto della procedura penale sembri indicare nella sua versione francese che solo l'autorità di riscossione sarebbe competente,…