Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La ricorrente, una fiduciaria, è stata condannata dal Tribunale distrettuale di Bülach il 23 ottobre 2013 per riciclaggio qualificato (art. 305bis cpv. 1 e 2 lett. c CP), furto (art. 139 cpv. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP), falsificazione ripetuta di documenti (art. 251 cpv. 1 CP), ottenimento fraudolento di un certificato falso (art. 253 cpv. 1 CP) nonché complicità in frode fiscale (ai sensi del diritto cantonale e federale). L’Appello del Cantone di Zurigo ha confermato in gran parte le sentenze di colpevolezza di primo grado il 4 settembre 2020, ma ha aumentato la pena detentiva a cinque anni e la multa condizionale a 300 tassi giornalieri. Inoltre, ha condannato la ricorrente al pagamento di un credito di rivalsa pari a fr. 265'136.35 a favore dello Stato.
Fatti in sintesi:
Alla ricorrente è stato contestato di aver gestito e appropriato per conto terzi, tra il 2007 e il 2010, denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. In particolare, si trattava di:
- Accettazione di contanti provenienti dal traffico di stupefacenti per [C.] in una cassetta di sicurezza a Vaduz e successiva appropriazione di fr. 497'000.-- (capo d’imputazione I).
- Redazione di fatture e ricevute false per [E.] al fine di consentirgli l’evasione fiscale (capo d’imputazione II).
- Presentazione di una domanda di iscrizione al registro delle imprese falsa per la cancellazione di [D.] dalla carica di amministratore della [G. SA] (capo d’imputazione III).
- Redazione di contabilità e dichiarazioni fiscali false per società attive nel traffico di stupefacenti (capo d’imputazione IV A-C).
- Assunzione di [K.] come presunto collaboratore IT presso la sua ditta individuale, nonostante questi traesse il proprio sostentamento dal traffico di stupefacenti (capo d’imputazione VI).
- Indebito percepimento di indennità giornaliere in caso di malattia nonostante una parziale capacità lavorativa (capo d’imputazione VII).
La ricorrente ha impugnato la sentenza dell’Appello con un ricorso penale, contestando tra l’altro violazioni del principio di celerità processuale, del diritto di essere sentito, dell’imparzialità del tribunale, dei divieti di utilizzazione delle prove nonché dell’utilizzabilità di dichiarazioni ottenute sotto influenza su testimoni. Ha inoltre contestato l’utilizzabilità di conversazioni registrate segretamente con [D.] .
Legge
1. Eccezioni di carattere procedurale e inammissibilità del ricorso:
Il Tribunale federale non ha preso in esame il ricorso nella parte in cui la ricorrente ha contestato l’importo del compenso dell’avvocato d’ufficio. La determinazione del compenso interessa esclusivamente gli interessi dell’avvocato d’ufficio, non quelli della ricorrente stessa. Quest’ultima non è quindi legittimata a proporre ricorso (art. 135 cpv. 3 CPP, DTF 6B_349/2020 consid. 4).
2. Obbligo di motivazione e arbitrarietà:
Il ricorso deve contenere le domande e la relativa motivazione con indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). I semplici richiami a precedenti istanze o atti non sono sufficienti. Laddove la ricorrente si sia limitata a rinviare alle proprie argomentazioni presentate in primo grado, il Tribunale federale non ha preso in esame il ricorso (DTF 140 III 115 consid. 2).
3. Violazione del diritto a un tribunale imparziale:
La ricorrente ha eccepito che la supplente giudice d’appello fosse stata designata solo due settimane prima dell’udienza principale, con conseguente insufficiente tempo di preparazione. Ha inoltre contestato la presunta parzialità della prima istanza, che avrebbe dato per scontato il suo comportamento punibile e ignorato le circostanze favorevoli. Il Tribunale federale ha respinto questa eccezione. Un periodo di due settimane per la preparazione non è di per sé insufficiente. Inoltre, gli errori procedurali non bastano di per sé a far sorgere il sospetto di parzialità, a meno che non siano particolarmente gravi o ripetuti (art. 56 lett. f CPP, DTF 143 IV 69 consid. 3.2).
4. Violazione del principio di celerità processuale:
La ricorrente ha contestato la durata eccessiva del procedimento, superiore ai dieci anni, dovuta alla sospensione del procedimento d’appello fino alla conclusione della sua denuncia penale contro la pubblica accusa. Il Tribunale federale ha riconosciuto una grave violazione del principio di celerità processuale, ma non tale da giustificare una immediata archiviazione del procedimento. Il ritardo non era imputabile esclusivamente alla ricorrente, poiché la procura aveva autorizzato la prosecuzione penale nei confronti della pubblica accusa (art. 5 cpv. 1 CPP, DTF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
5. Violazione del divieto del ne bis in idem:
La ricorrente ha eccepito che l’archiviazione di un procedimento parallelo nei confronti di [D.] per ottenimento fraudolento di un certificato falso (capo d’imputazione III) costituisse un ostacolo processuale. Il Tribunale federale ha negato tale circostanza. Al momento dell’archiviazione non era ancora intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione o di condanna. Inoltre, l’archiviazione era ammissibile per motivi di economia processuale (art. 8 cpv. 2 lett. c CPP, DTF 148 IV 1 consid. 3.5.1).
6. Divieti di utilizzazione delle prove e influenza su testimoni:
La ricorrente ha contestato l’utilizzabilità delle dichiarazioni di [D.] , ottenute sotto indebita pressione. Il Tribunale federale ha annullato le sentenze di colpevolezza per furto (capo…