Art. 254 CP
Soppressioni di documento
1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
17 citazioni
-
2Soppressione di documenti. 1. Distinzione tra questo reato e il furto; elementi soggettivi (consid. 1 lett. b e c). 2. Uno chèque di viaggio che non è stato controfirmato costituisce, secondo l'art. 23 cp. 1 CP, un mezz…2 citazioni
-
3DTF 73_IV_1852 citazioni02/09/1947 · 2 citazioni
-
41. Art. 254 CP; soppressione di documenti1 citazioni
-
51 citazioni
-
6Art. 18 cpv. 1 lett. b e c, 19 cpv. 2 DCF del 28 marzo 1949 concernente il materiale da guerra. 1. Competenza della Corte penale federale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Autorizzazione all'apertura di un'istruttoria penale4 citazioni
-
3 citazioni
-
2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.