Art. 254 CP

Soppressioni di documento

1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 01/10/1964 · 7 citazioni
  2. 2
    Soppressione di documenti. 1. Distinzione tra questo reato e il furto; elementi soggettivi (consid. 1 lett. b e c). 2. Uno chèque di viaggio che non è stato controfirmato costituisce, secondo l'art. 23 cp. 1 CP, un mezz…
    · 10/02/1961 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 73_IV_185
    02/09/1947 · 2 citazioni
  4. 4
    1. Art. 254 CP; soppressione di documenti
    · 29/07/1987 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 07/06/1974 · 1 citazioni
  6. 6
    Art. 18 cpv. 1 lett. b e c, 19 cpv. 2 DCF del 28 marzo 1949 concernente il materiale da guerra. 1. Competenza della Corte penale federale
    · 27/11/1970 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.