Fatti

Il ricorrente [X.] accusa l'imputata [A.] di averlo truffato di Fr. 108.25, avendo fatto pagare indebitamente ritenute di prestazioni soggette a cassa. Sostiene inoltre che l'imputata abbia occultato un atto e violato il segreto professionale e medico, definendolo un pericoloso psicopatico inidoneo.

L'ufficio del pubblico ministero di Basilea-Città ha sospeso il procedimento l'8 gennaio 2018. Il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea-Città ha respinto il ricorso il 7 settembre 2018, nella misura in cui è stato ammesso.

Il ricorrente chiede che il procedimento sia portato a giudizio e richiede l'assistenza giudiziaria gratuita.

Legge

Il Tribunale federale esamina se il ricorrente abbia un interesse giuridicamente protetto nel ricorso. Stabilisce che il ricorrente è costituito come parte civile, ma non spiega sufficientemente perché la decisione impugnata possa influire sulla valutazione delle sue pretese civili.

Il Tribunale federale esamina anche se l'autorità inferiore ha respinto a ragione la richiesta del ricorrente di assistenza giudiziaria gratuita. Stabilisce che l'autorità inferiore ha motivato dettagliatamente perché ritiene superfluo il contratto di metadone e perché la sospensione del procedimento da parte del pubblico ministero per truffa a causa di una presunta fatturazione illegittima di un importo forfettario per ogni assunzione di metadone, oltre al contributo personale, è legittima.

Il Tribunale federale esamina infine se l'autorità inferiore abbia proceduto in modo arbitrario partendo da una situazione di prova chiara o se abbia ritenuto arbitrariamente che certi fatti fossero stati accertati. Stabilisce che l'autorità inferiore non ha proceduto in…