Art. 179ter CP
Registrazione clandestina di conversazioni
Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il cpv. 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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119 citazioni
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2Registrazione di conversazioni senza l'assenso degli altri interlocutori; nozione di conversazione "non pubblica"12 citazioni
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3Tale comunità non può essere considerata quale interlocutrice ai sensi della prima delle disposizioni sopra menzionate.12 citazioni
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4Spese a carico dell'accusatore privato in caso di reati a querela di parte4 citazioni
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5Registrazione e utilizzazione di conversazioni telefoniche. 1. L'Azienda delle PTT accorda l'autorizzazione necessaria per un'installazione accessoria destinata a permettere la registrazione di conversazioni telefoniche…2 citazioni
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61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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13 citazioni
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12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.