Fatti
Il ricorrente X. presentò il 3 febbraio 2010 una denuncia penale contro il resistente A. per il reato di registrazione abusiva di conversazioni ai sensi dell’art. 179ter CP. Con decreto penale del giudice di pace di Sursee, A. fu condannato il 22 giugno 2011 a una multa e a una pena pecuniaria. Contestualmente, ad A. furono addebitate le spese processuali per un totale di fr. 3'140.- e fu condannato a corrispondere alla parte querelante X. un’indennità di parte pari a fr. 3'397.35.
A seguito dell’appello di A., il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna lo assolse il 17 novembre 2011 e impose a X. le spese processuali di primo e secondo grado per fr. 5'140.- nonché le spese di difesa di A. per fr. 7'999.25. X. propose quindi ricorso in materia penale al Tribunale federale e chiese l’annullamento della sentenza impugnata per quanto riguarda la parte relativa alle spese.
Legge
Applicabilità del CPP e posizione processuale del ricorrente: Il Tribunale federale verifica innanzitutto l’applicabilità del nuovo codice di procedura penale (CPP) e constata che questo è applicabile in ragione della data della sentenza di primo grado (22 giugno 2011). Il ricorrente X., mediante la sua querela, ha assunto la posizione di parte civile, poiché la querela ai sensi dell’art. 118 cpv. 2 CPP è equiparata alla dichiarazione di voler partecipare al procedimento penale in qualità di querelante o di parte civile. Una rinuncia alla posizione di parte civile non comporta automaticamente il ritiro della querela (art. 120 cpv. 1 CPP).
Obbligo di sopportare le spese da parte della parte civile nei reati a querela: Il Tribunale federale analizza la disciplina dell’obbligo di sopportare le spese da parte della parte civile nei reati a querela ai sensi dell’art. 427 cpv. 2 CPP. Secondo tale disposizione, alla parte civile possono essere addebitate le spese processuali qualora il procedimento venga archiviato o la persona indagata venga assolta. Tuttavia, tale disciplina è dispositiva e il giudice deve decidere secondo equità (art. 4 CC). Il ricorrente non si è attivamente coinvolto nel procedimento e non ha presentato istanze. Pertanto, non possono essergli addebitate le spese processuali di primo grado, poiché non ha causato alcuna spesa. La precedente istanza ha esercitato erroneamente il proprio potere discrezionale, fondando l’addebito delle spese esclusivamente sull’affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe provocato la registrazione della conversazione mediante minacce.
Obbligo di sopportare le spese nel procedimento di impugnazione: Nel procedimento di impugnazione vige, ai sensi dell’art. 428 cpv. 1 CPP, il principio secondo cui le spese sono poste a carico delle parti in base al principio della soccombenza. È considerata soccombente anche…