Fatti

Il 10 gennaio 2019, il Tribunale di polizia della Repubblica e Canton Ginevra ha dichiarato l’imputato colpevole di registrazioni non autorizzate di conversazioni (art. 179 ter cpv. 1 e 2 CP) e lo ha condannato a una pena pecuniaria di 60 giorni-multa di 30 franchi ciascuno, con LNA condizionale e un periodo di prova di tre anni.

L’11 luglio 2017, un individuo si è presentato al Posto di polizia di C. dopo essere stato espulso da un parco da parte di agenti di sorveglianza. L’agente presente sul posto ha contattato LNA società di sorveglianza F. per chiarire i fatti. LNA sua interlocutrice, D., moglie dell’imputato e direttrice della società, non avendo potuto fornire le informazioni richieste, l’agente ha sollecitato il parere del sergente-chef B. Quest’ultimo ha proposto di contattare direttamente LNA società. Poco dopo, l’imputato ha richiamato B. sul suo numero diretto e, nel corso della conversazione, ha menzionato di disporre di immagini filmate dell’intervento e ha accettato di consegnarle alla polizia. Più tardi nella stessa mattinata, l’imputato ha richiamato B. per indicare di aver visionato le immagini di videosorveglianza, confermando l’assenza di personale sul sito al momento del passaggio degli agenti. Ha inoltre espresso l’intenzione di sporgere denuncia, affermando di essere stato calunniato. L’imputato ha registrato queste due conversazioni telefoniche senza informarne B.

Il giorno successivo, l’imputato ha inviato una e-mail contenente le registrazioni delle conversazioni a un luogotenente della Polizia della Navigazione, nonché a altre tre persone, tra cui il responsabile del sito interessato. Questa e-mail era accompagnata da una relazione dell’agente di sorveglianza e da un resoconto redatto dallo stesso imputato. Informato di questa e-mail dal luogotenente, B. ha sporto denuncia.

Il 28 giugno 2019, LNA Camera penale d’appello e di revisione della Corte di giustizia della Repubblica e Canton Ginevra ha respinto l’appello proposto dall’imputato contro LNA sentenza del Tribunale di polizia. L’imputato ha quindi proposto un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e LNA rimessione della causa per una nuova decisione. Il ricorso è stato respinto con sentenza del 7 febbraio 2020.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato LNA nozione di conversazione non pubblica ai sensi dell’art. 179 ter CP, procedendo a un revirement giurisprudenziale. In precedenza, LNA giurisprudenza riteneva che una conversazione fosse non pubblica solo se riguardava l’ambito privato o segreto dei partecipanti, escludendo così le conversazioni ufficiali, in particolare quelle condotte da funzionari nell’esercizio delle loro funzioni. Tale interpretazione era criticata dalla dottrina, che LNA giudicava troppo restrittiva.

Il Tribunale federale ha analizzato LNA genesi della legge, LNA sua sistematica e i suoi obiettivi. Ha constatato che il Messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1968, relativo all’adozione degli art. 179 bis a 179 septies CP, mirava a proteggere l’ambito personale segreto, ma che questa protezione non doveva limitarsi alle conversazioni a carattere privato o segreto. In effetti, il bene giuridico tutelato dall’art. 179 ter CP è LNA libertà di esprimersi senza temere una registrazione non autorizzata, indipendentemente dalla qualità degli interlocutori o dal contesto della conversazione.

Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che LNA giurisprudenza successiva aveva progressivamente ampliato LNA nozione di conversazione non pubblica, basandosi sul criterio della legittima aspettativa dei partecipanti che le loro parole…