Art. 139 CP
Furto
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. ...
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se:
- a. fa mestiere del furto;
- b. ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
- c. per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o ha cagionato un’esplosione; o d. per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Furto per mestiere tentato e consumato nonché ripetuto danneggiamento (furto con scasso), reati di poca entità, danno di lieve entità, concorso263 citazioni
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2Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione137 citazioni
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3Nozione di banda95 citazioni
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4Presupposti per la segnalazione di divieti di entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS)84 citazioni
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5Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; commisurazione della pena71 citazioni
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6Partecipazione a un'organizzazione criminale50 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafzumessung, Strafaufschub58 citazioni
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Mehrfacher, teilweise versuchter, bandenmässiger Diebstahl; Strafzumessung; willkürliche Beweiswürdigung, rechtliches Gehör52 citazioni
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44 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.