Fatti
In questo caso, il Ministero pubblico del Cantone di Basilea Campagna ha sporto denuncia contro S. per furto in banda. La giurisdizione inferiore ha assolto l'imputato con la motivazione che i furti in questione erano stati commessi solo con un complice e che per poter parlare di banda dovevano essere coinvolte almeno tre persone. Tuttavia, il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale l'associazione di due autori può già costituire una banda. Infatti, anche se il gruppo di due persone esercita generalmente meno pressione psicologica e rafforzamento reciproco rispetto a gruppi più numerosi, può comunque trattarsi di una squadra stabile e solidamente legata, il che è sufficiente per qualificare una banda ai sensi dell'art. 139 cpv. 3 CP. I criteri rilevanti sono piuttosto l'organizzazione e l'intensità della collaborazione degli autori, piuttosto che il semplice numero di partecipanti.Legge
Il Tribunale federale respinge quindi gli argomenti della giurisdizione inferiore, che si era basata in particolare sulla giurisprudenza della Corte federale tedesca e sulla dottrina svizzera che criticava la possibilità di qualificare come "banda" un gruppo di sole due persone. Ritiene infatti che la…