Art. 137 CP
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138–140.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, se egli ha agito senza fine di lucro, o se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Appropriazione indebita, senza fini di lucro, di una cosa mobile altrui di poco valore (art. 137 n. 2 cpv. 2 in relazione con l'art. 172ter cpv. 1 CP)19 citazioni
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2Furto18 citazioni
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3Esigenza di un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale nel reato di truffa; contratto di leasing14 citazioni
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5Appropriazione indebita di un veicolo in leasing10 citazioni
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6Nozione di banda10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni24/01/2011 · 11 citazioni de
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5 citazioni
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Mehrfache Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung, Misswirtschaft; Strafzumessung; Zivilforderungen4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.