Fatti
Il 6 febbraio 2010 la Procura federale svizzera ha aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti per il sospetto di servizio di informazioni economiche (art. 273 CP), acquisizione abusiva di dati (art. 143 CP), furto (art. 139 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), violazione del segreto commerciale (art. 162 CP) e violazione del segreto bancario (art. 47 LBCR). Il sospetto riguardava la vendita, da parte di una grande banca svizzera, di dati di clienti bancari tedeschi a autorità fiscali tedesche in cambio di un corrispettivo.
Nel corso del procedimento sono stati identificati come indagati Y., ex dipendente della Banca A., e C.X.. Y. ha ammesso di aver acquisito, durante la sua attività presso la Banca A., dati di clienti bancari tedeschi nonché documenti interni della banca e di averli consegnati a C.X. A quest’ultimo è stato contestato di aver venduto i dati per 2,5 milioni di euro alle autorità fiscali tedesche. Il prezzo di acquisto è stato in parte versato su conti di C.X. presso banche in Austria e Repubblica Ceca.
C.X. è deceduto il 28/29 settembre 2010 durante la custodia cautelare. La Procura federale ha archiviato il procedimento nei suoi confronti ai sensi dell’art. 319 cpv. 1 lett. d CPP e ha disposto la confisca di denaro contante, un orologio da polso e valori patrimoniali depositati su conti di C.X. presso diverse banche in Germania, Austria e Repubblica Ceca. I genitori e unici eredi di C.X., A.X. e B.X., hanno proposto ricorso avverso tale provvedimento chiedendo di rinunciare alla confisca o, quantomeno, di sospendere la confisca dei valori patrimoniali sequestrati su conti di banche austriache.
Il Tribunale penale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha disposto che determinati valori patrimoniali non fossero confiscabili per mancanza di prova del necessario nesso con un reato. Per il resto ha respinto il ricorso. A.X. e B.X. hanno quindi proposto ricorso penale al Tribunale federale chiedendo di rinunciare alla confisca dei valori patrimoniali sequestrati o, quantomeno, di astenersi dalla confisca dei valori sequestrati in Austria.
Legge
1. Penalità della vendita di dati bancari Il Tribunale federale conferma la decisione di primo grado secondo cui la vendita di dati di clienti tedeschi di una banca svizzera a autorità fiscali tedesche integra gli estremi del servizio di informazioni economiche (art. 273 cpv. 2 CP). È integrata la fattispecie della messa a disposizione di un segreto commerciale a un’autorità ufficiale straniera, indipendentemente dal fatto che i dati fossero stati previamente acquisiti in modo illecito. La cessione di dati di numerosi clienti bancari non riguarda solo i singoli segreti commerciali dei clienti, ma anche gli interessi collettivi del mercato finanziario svizzero, in particolare il segreto bancario (art. 47 LBCR).
2. Applicabilità del diritto penale svizzero Il Tribunale federale conferma l’applicabilità del diritto penale svizzero secondo il principio di protezione dello Stato (art. 4 CP), poiché il servizio di informazioni economiche ricade nella competenza penale svizzera indipendentemente dal luogo di commissione del reato e dalla nazionalità dell’autore. La rilevanza penale e l’antigiuridicità del comportamento di C.X. sussistono in quanto non ricorrono cause di giustificazione. Le obiezioni dei ricorrenti secondo cui il reato sarebbe stato commesso all’estero e quindi non sarebbe soggetto alla legge svizzera sono state respinte.
3. Confisca del ricavato della vendita La confisca del ricavato della vendita si basa sull’art. 70 cpv. 1 CP, che prevede la confisca di valori patrimoniali ottenuti mediante un reato. La confisca è possibile indipendentemente da una condanna dell’autore, in particolare in caso di decesso. Gli eredi di C.X., A.X. e B.X., non sono considerati terzi di buona fede ai sensi dell’art.…