Art. 273 CP

Spionaggio economico

Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad un’impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 07/09/1972 · 27 citazioni
  2. 2
    · 03/05/1978 · 25 citazioni
  3. 3
    La questione se si sia in presenza di un caso grave dev'essere risolta secondo un criterio obiettivo, ossia prescindendo da tutti gli elementi soggettivi inerenti alla fattispecie concreta (consid. 2). 3. È dato un caso…
    · 17/05/1982 · 22 citazioni Riassunto
  4. 4
    Spionaggio. 1. Competenza
    · 21/06/1975 · 17 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 273 CP. 1. Nozione di spionaggio economico (consid. 1). 2. Anche un comportamento contrario ad impegni contrattuali può essere meritevole di tutela (consid. 2).
    · 09/10/1975 · 15 citazioni Riassunto
  6. 6
    Vendita di dati bancari di clienti; spionaggio economico (art. 273 cpv. 2 CP); confisca del ricavo della vendita (art. 70 cpv. 1 CP)
    · 25/02/2015 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 15/12/2011 · 9 citazioni de
  • 13/02/2015 · 6 citazioni de
  • 10/12/2013 · 6 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.