Art. 273 CP
Spionaggio economico
Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad un’impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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127 citazioni
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225 citazioni
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3La questione se si sia in presenza di un caso grave dev'essere risolta secondo un criterio obiettivo, ossia prescindendo da tutti gli elementi soggettivi inerenti alla fattispecie concreta (consid. 2). 3. È dato un caso…22 citazioni
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4Spionaggio. 1. Competenza17 citazioni
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5Art. 273 CP. 1. Nozione di spionaggio economico (consid. 1). 2. Anche un comportamento contrario ad impegni contrattuali può essere meritevole di tutela (consid. 2).15 citazioni
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6Vendita di dati bancari di clienti; spionaggio economico (art. 273 cpv. 2 CP); confisca del ricavo della vendita (art. 70 cpv. 1 CP)11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni15/12/2011 · 9 citazioni de
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6 citazioni13/02/2015 · 6 citazioni de
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6 citazioni10/12/2013 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.