Art. 646 CC
Rapporti fra i comproprietari
1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
2 Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.
3 Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori7 citazioni
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2Comproprietà dipendente, divisione del fondo principale6 citazioni
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3Violazione della proprietà6 citazioni
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4Comproprietà di un'installazione costituita in servitù3 citazioni
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5Fede pubblica del registro fondiario; limiti2 citazioni
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6Comproprietà2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ergänzungsleistungen AHV3 citazioniVSBES.2023.94· 08/03/2023 · 3 citazioni de
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VSBES.2023.942 citazioni09/10/2023 · 2 citazioni de
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RBOG 2000 Nr. 72 citazioni17/07/2000 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.