Art. 176 CC
Organizzazione della vita separata
1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: 1. stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; 2. prende le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche; 3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.
2 Un coniuge può parimenti proporre l’istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l’altro la rifiuta senza valido motivo.
3 Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg185 citazioni
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2Protezione dell'unione coniugale, contributo per il mantenimento di un coniuge; arbitrio commesso con la violazione del divieto della reformatio in peius; termine per riprendere un'attività lucrativa dopo la nascita di…131 citazioni
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3Debito mantenimento; inizio di un'attività lucrativa; principio dell'unità della sentenza di divorzio130 citazioni
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4Mantenimento del coniuge durante la vita separata; concubinato128 citazioni
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5Contributo di mantenimento, reddito ipotetico127 citazioni
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6Fissazione del contributo di mantenimento nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale; inizio risp. estensione di un'attività lucrativa di un coniuge durante una separazione che presumibilmente durerà d…101 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Misure di protezione del matrimonio60 citazioni
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vorsorgliche Massnahmen im Ehescheidungsverfahren37 citazioni
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Eheschutz37 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.