Fatti

Il caso riguarda il divorzio di B. e K. Dopo circa 10 anni di separazione, il Tribunale cantonale ha fissato l'importo del mantenimento della moglie B. sulla base del suo tenore di vita durante il periodo di separazione. La moglie B. ha fatto ricorso contro questa decisione, chiedendo il mantenimento del suo tenore di vita durante il matrimonio. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di B. e rinviato il caso al Tribunale cantonale per una nuova decisione sull'importo del contributo di mantenimento.

Legge

Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, il coniuge ha diritto a un adeguato contributo di mantenimento se non può provvedere al proprio mantenimento, compresa un'adeguata previdenza per la vecchiaia. Il Tribunale federale ritiene che quando i coniugi hanno vissuto separati per un lungo periodo, il tenore di vita durante questo periodo di separazione è determinante per fissare il contributo di mantenimento adeguato, e non il tenore di vita durante il matrimonio.

Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che nelle circostanze del caso di specie, non fosse ragionevolmente esigibile da B. che cercasse un impiego a tempo parziale fin dal momento della separazione nel maggio 1995. Tenuto conto della sua età, del suo stato di salute, della sua formazione e della situazione del mercato del lavoro, non le era…