Art. 163 CC

In genere

1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Durata e portata del contributo di mantenimento per la cura del figlio
    · 21/09/2018 · 179 citazioni Riassunto
  2. 2
    Debito mantenimento; inizio di un'attività lucrativa; principio dell'unità della sentenza di divorzio
    · 17/06/2004 · 175 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione dell'unione coniugale; mantenimento del coniuge; imposte e rate del leasing (art. 163 CC; art. 92 cpv. 1 e art. 93 LEF; art. 9 Cost.). È arbitrario prendere in considerazione, nel minimo vitale del diritto es…
    · 22/05/2014 · 168 citazioni Riassunto
  4. 4
    Mantenimento del coniuge durante la vita separata; concubinato
    · 18/01/2012 · 167 citazioni Riassunto
  5. 5
    Vecchio art. 137 CC; fondamento dell'obbligo di mantenimento fra coniugi nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale e delle misure cautelari
    · 26/07/2011 · 159 citazioni Riassunto
  6. 6
    Calcolo del contributo di mantenimento dopo il divorzio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza
    · 02/02/2021 · 156 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.