Art. 163 CC
In genere
1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Durata e portata del contributo di mantenimento per la cura del figlio179 citazioni
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2Debito mantenimento; inizio di un'attività lucrativa; principio dell'unità della sentenza di divorzio175 citazioni
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3Protezione dell'unione coniugale; mantenimento del coniuge; imposte e rate del leasing (art. 163 CC; art. 92 cpv. 1 e art. 93 LEF; art. 9 Cost.). È arbitrario prendere in considerazione, nel minimo vitale del diritto es…168 citazioni
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4Mantenimento del coniuge durante la vita separata; concubinato167 citazioni
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5Vecchio art. 137 CC; fondamento dell'obbligo di mantenimento fra coniugi nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale e delle misure cautelari159 citazioni
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6Calcolo del contributo di mantenimento dopo il divorzio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza156 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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52 citazioni
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Divorzio51 citazioni
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50 citazioni
Ultime sentenze del TF
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