Art. 273 CC

Principio

1 I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2 Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Estensione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC)
    · 15/07/2004 · 433 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di visita accompagnato, diritto di ospitare i figli durante le vacanze (art. 274 cpv. 2 CC)
    · 01/11/1996 · 417 citazioni Riassunto
  3. 3
    Estensione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC)
    · 19/01/2005 · 377 citazioni Riassunto
  4. 4
    Non sussiste alcuna autorità parentale congiunta dopo il divorzio (art. 297 cpv. 3 CC)
    · 20/11/1997 · 195 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto di visita; massima ufficiale; fatti e mezzi di prova nuovi (art. 156 cpv. 2, art. 273 CC; art. 55 cpv. 1 lett. c OG)
    · 07/10/1994 · 192 citazioni Riassunto
  6. 6
    Condizioni per il riconoscimento di un diritto di soggiorno a un genitore straniero senza autorità parentale su un figlio con diritto di risiedere in Svizzera
    · 14/06/2013 · 89 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.