Art. 273 CC
Principio
1 I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2 Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Estensione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC)433 citazioni
-
2Diritto di visita accompagnato, diritto di ospitare i figli durante le vacanze (art. 274 cpv. 2 CC)417 citazioni
-
3Estensione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC)377 citazioni
-
4Non sussiste alcuna autorità parentale congiunta dopo il divorzio (art. 297 cpv. 3 CC)195 citazioni
-
5Diritto di visita; massima ufficiale; fatti e mezzi di prova nuovi (art. 156 cpv. 2, art. 273 CC; art. 55 cpv. 1 lett. c OG)192 citazioni
-
6Condizioni per il riconoscimento di un diritto di soggiorno a un genitore straniero senza autorità parentale su un figlio con diritto di risiedere in Svizzera89 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Besuchsrecht95 citazioni
-
68 citazioni
-
Ergänzung des Scheidungsurteils (persönlicher Verkehr)67 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.